La legge di stabilita' 2015 (art. 1 comma 47) ha stabilito che la detrazione fiscale del 65% (risparmio energetico) spetta anche per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al Decreto legislativo 29 Dicembre 2006 n. 311, sostenute dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 Euro.

La norma UNI EN 13561 (TENDE ESTERNE) che riguarda: tende da sole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tende da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere, schermi solari mobili; La norma UNI EN 13659 (CHIUSURE OSCURANTI) che riguarda: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.; La norma UNI EN 14501 (benessere termico e visivo); La norma UNI EN 13363.01 (dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate).

La schermatura solare deve essere mobile deve essere esterna alla superficie vetrata.

La detrazione non e' applicabile a prodotti posti lontano dalla superficie vetrata seppur finalizzati all ombreggiamento. Si riferiscano all' allegato M del decreto 311 che elenca le norme tecniche EN 13561 ed EN 13659.

La detrazione fiscale e' la possibilita' data al contribuente di diminuire le tasse dovute perche' ha sostenuto spese destinate a migliorare l' efficienza energetica dei nostri edifici.
Edifici residenziali - o parti di essi - di qualsivoglia categoria catastale purche' riscaldati ed edifici o parti degli stessi destinati all' attivita' di impresa o all' attivita' professionale sono gli immobili coinvolti. Non sono agevolabili le spese effettuate se siamo in presenza della costruzione dell' immobile.

Riassumendo:
Tutti i contribuenti (compresi gli esercenti arti o professioni) residenti o non residenti che abbiano un reddito su cui pagare le tasse (IRPEF o IRES) possono portare a detrazione l' acquisto e la posa di schermature. L' agevolazione e' ammessa quindi entro il limite che trova nella capienza di imposta annua che possiamo individuare nella dichiarazione dei redditi. Elemento questo che suggerisce una verifica preventiva con il proprio consulente fiscale. Si badi anche alla risoluzione 340/2008 dell' Agenzia delle Entrate che riserva le detrazioni solo agli interventi sui fabbricati strumentali utilizzati dai titolari di reddito d' impresa.